HomeAttualitàDdl femminicidio approvato dal Consiglio dei Ministri. Ecco cosa prevede!

Ddl femminicidio approvato dal Consiglio dei Ministri. Ecco cosa prevede!

Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi il disegno di legge contenente le norme per contrastare la violenza sulle donne e la violenza domestica. Il Ddl femminicidio prevede il rafforzamento delle misure cautelari. Tra queste l’ammonimento, l’applicazione obbligatoria del braccialetto elettronico e l’obbligo di rispettare una distanza minima di 500 metri dalla vittima.

Inoltre, verranno ampliate le fattispecie di reato per cui si possono applicare le misure precauzionali. Questa volta includendo anche il revenge porn e lo sfregio del viso con l’acido. L’obiettivo del disegno di legge è anche quello di accelerare i tempi per l’applicazione delle misure cautelari. Per farlo fissa termini stringenti per i pubblici ministeri e i giudici, e da priorità alla trattazione dei processi in materia di violenza di genere e domestica.

Inoltre, si cercherà di specializzare i pubblici ministeri, assegnando loro sempre i fascicoli riguardanti la violenza sulle donne. Queste misure rappresentano un importante passo avanti nella lotta contro la violenza di genere e la violenza domestica.

Il disegno di legge, che consiste in 15 articoli, mira principalmente a prevenire la degenerazione dei cosiddetti “reati spia” in crimini più gravi. La proposta prevede l’introduzione di una sorta di “cartellino giallo” per gli individui violenti, come ha sottolineato la Ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella.

In particolare, l’inasprimento delle pene riguarderà coloro che hanno già ricevuto un avvertimento e che ripetono la stessa condotta, ovvero i recidivi.

Gli articoli del Ddl femminicidio

L’articolo 1 del disegno di legge prevede un potenziamento delle misure di ammonimento e di informazione rivolte alle vittime. In particolare, le pene per i reati di percosse, lesioni personali, violenza privata, minacce gravi, atti persecutori, revenge porn, violazione di domicilio e danneggiamento saranno aumentate “se il fatto è commesso, nell’ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito. Anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l’ammonimento”.

L’articolo 5, invece, tratta delle attribuzioni del procuratore della Repubblica e stabilisce che “in caso di delega, l’individuazione avviene specificamente sempre per la cura degli affari in materia di violenza di genere e domestica”, al fine di favorire la specializzazione nella trattazione dei processi in materia di violenza di genere e violenza domestica.

L’articolo 6 riguarda i reati commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell’unione civile o del convivente, o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva, ovvero di prossimi congiunti, e prevede che il pm valuti “senza ritardo e comunque entro 30 giorni dall’iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari”. Anche i giudici dovranno rispettare termini stringenti per la decisione sulle misure cautelari.

Infine, l’articolo 9 disciplina l’arresto in flagranza differita, stabilendo che anche i video e le foto possano essere utilizzati per far scattare l’arresto in flagranza differita nei casi di maltrattamenti in famiglia, reato disciplinato dall’articolo 572 del codice penale, o dello stalking (articolo 612 bis).

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